Statuto
Leoni Firenze A.S.D.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"LEONI FIRENZE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Articolo 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica "LEONI FIRENZE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in forma abbreviata anche "LEONI FIRENZE - ASD". L'associazione ha sede nel Comune di Firenze.

Articolo 2

L'associazione, che non persegue fini di lucro, ha per scopo l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica relativamente alla Pallamano, alla Pallapugno, al Floball e ad ogni altra disciplina sportiva derivata, la promozione di iniziative per la creazione di una moderna coscienza sportiva tra tutti i cittadini, il mantenimento di contatti con le altre società sportive e con i circoli ricreativi e culturali, per lo svolgimento di attività comuni, lo svolgimento di attività che favoriscono l'attività motoria e sportiva per persone di ogni età; lo svolgimento di attività nell'ambito di organizzazioni ed enti di formazione e promozione sportiva e ricreativa, la gestione degli impianti a ciò necessari, e a tale scopo si affilierà all'Ente di promozione sportiva cui riterrà utile o necessario affiliarsi in funzione del suo sviluppo, garantendo l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI, nonché degli statuti e dei regolamenti dell’Ente di promozione sportiva cui sarà affiliata, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate. Per tale scopo, può partecipare a gare, tornei, campionati; può, inoltre, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport. La società procederà alla propria affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva. Con l'affiliazione la società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente di Promozione Sportiva. S'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'Ente di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o dell'Ente di Promozione Sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. La società potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi:

  • svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale;
  • gestire, per conto proprio e di terzi, sia in Italia sia all'estero, impianti sportivi, organizzare corsi relativi alla preparazione all'attività sportiva, allestire manifestazioni in genere;
  • gestire attività di ristoro ai soci e ai tesserati esclusivamente per finanziare gli scopi sociali;
  • realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio sia per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e più in generale attività di merchandising e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti.
La società, con l'affiliazione all'Ente di Promozione sportiva deve garantire ai tesserati della dell'Ente quanto loro necessario per l'esercizio dello sport, con le stesse modalità previste per i propri soci.

Articolo 3

I colori sociali sono il bianco, il rosso ed il viola e lo stemma sociale è composto dalle lettere iniziali “L” ed “F” in maiuscolo, con una testa di leone di colore gradiente rosso sovrapposta alla “L”, un mezzo giglio di colore gradiente rosso, ricordante il simbolo di Firenze, incastonato nella lettera “F”, e rifinito dalla palla stilizzata colorata di rosso al centro, di bianco e di viola.

Articolo 4

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Articolo 5

Le entrate sono costituite da: a. quote associative annue o periodiche dei soci;
b. contributi ordinari o straordinari dei soci;
c. eventuali contributi del Coni, dalle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
d. eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Articolo 6

L'esercizio sociale va dal giorno 1 settembre al giorno 31 agosto di ogni anno. Il consiglio direttivo predispone il bilancio (rendiconto economico e finanziario) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Articolo 7

Soci dell'associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione che facciano domanda scritta. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Articolo 8

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal consiglio direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna a osservare il presente statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa di cui all'articolo 5 lettera a) del presente statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento dei contributi associativi per quell'anno.

Articolo 9

Le categorie dei soci sono le seguenti:
a. soci fondatori, coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'associazione;
b. soci ordinari, coloro che aderiscono all'associazione successivamente alla fase costitutiva.
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa stabilita dall'associazione e hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Articolo 10

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'associazione come da apposito regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Articolo 11

La qualità di socio si perde:
a. per dimissioni;
b. per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal regolamento interno;
c. per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
d. per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

Articolo 12

Organi dell'associazione sono:
a. assemblea generale dei soci;
b. il consiglio direttivo.

Articolo 13

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo (o da almeno 1/10 dei soci in tale ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soci) ed è convocata dal presidente nella sede dell'associazione a mezzo lettera a.r. o consegnata a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata (oppure, ancora, con mezzi che consentano la verifica della ricezione ivi compresa la ricevuta firmata in originale della raccomandata a mano o la risposta con e-mail ordinaria ad e-mail ordinaria) almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:
a. deliberare sul bilancio accompagnato dalla relazione predisposta dal presidente;
b. eleggere, ogni quattro anni, il consiglio direttivo ed il suo presidente;
c. deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'associazione;
d. deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della eventuale quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
e. deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria o del consiglio direttivo.
L'assemblea straordinaria delibera: a. sulle proposte di modifica dello statuto sociale;
b. sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c. sull'integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima assemblea ordinaria utile;
d. su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
e. sullo scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione.

Articolo 14

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso per la modifica dello statuto, nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati.

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il presidente dell'assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:
a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente in carica dell'associazione. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere soci effettivi dell'associazione;
  • non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte della Federazione Sportiva, dell'Ente di Promozione Sportiva di riferimento, del Coni o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 18

Il consiglio direttivo è eletto liberamente dall'assemblea ordinaria ed è composto soltanto da soci, in un minimo di 3 ad un massimo di 7, ma sempre in numero dispari. Si compone del presidente che è anche presidente dell'associazione, del vicepresidente, nominato dallo stesso consiglio, e di altri consiglieri. Il consiglio nomina nel proprio seno un segretario e un cassiere (che possono essere contemporaneamente anche vicepresidente, in caso di consiglio direttivo di tre membri). Il consiglio direttivo resta in carica quattro anni. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio indice entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione. L'incarico di presidente e di componente del consiglio direttivo è assolutamente gratuito. Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre società e associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva. Il componente il consiglio direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Articolo 19

Al consiglio direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'associazione. Il consiglio direttivo predispone il bilancio da presentare all'assemblea. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'associazione e su quant'altro stabilito dallo statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del presidente o del vicepresidente, nonché della maggioranza dei componenti il consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consiglio è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi il consiglio nomina il presidente. Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o in assenza di quest'ultimo da un segretario appositamente nominato.

Articolo 20

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il presidente è coadiuvato dal cassiere. Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vicepresidente.

Articolo 21

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai quattro quinti dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei quattro quinti degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 22

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto valgono le norme dettate dal Codice Civile.